• 21 giu

NGT e biologico: cosa cambia (e cosa resta irrisolto) con il nuovo regolamento UE

Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche. Lo avevo già scritto nel 2021 in Cereali antichi e moderni: un disegno avviato nel 2019, sotto la spinta delle lobby agroindustriali. Oggi vediamo il quadro completo — categorie NGT-1/NGT-2, tempistiche di entrata in vigore e il nodo irrisolto per la tracciabilità del biologico.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche. Ecco il quadro normativo, le tempistiche di entrata in vigore e i nodi aperti per il settore biologico.

Un disegno annunciato da anni

Nella prima edizione di Cereali antichi e moderni (Mind Edizioni, 2021, 2a ed 2025) avevo già affrontato il tema delle Ngt, segnalando come il dibattito politico su queste tecnologie fosse condizionato dalla pressione delle lobby agroindustriali ben prima che la questione raggiungesse l'attenzione pubblica e mediatica attuale. Quanto si è concluso il 17 giugno 2026 a Strasburgo non nasce quindi da un'emergenza improvvisa, ma è l'esito di un disegno avviato nel 2019, l'anno successivo alla sentenza della Corte di Giustizia UE che aveva equiparato le piante da mutagenesi mirata agli Ogm tradizionali: da quel momento si è aperta una stagione di pressione normativa costante, mirata a riscrivere quella equiparazione.

Vale la pena ricordarlo proprio mentre la narrazione dominante presenta l'approvazione come una svolta tecnica e neutrale: il percorso che ha portato al regolamento del 2026 è stato, fin dall'inizio, anche un percorso di lobbying, e leggere il testo finale senza questo contesto rischia di far apparire ovvio ciò che è stato, in realtà, costruito passo dopo passo.

Un iter durato otto anni

Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura, a Strasburgo, il regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (Ngt), denominate in Italia anche Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea). Il testo è stato adottato senza votazione finale, dopo che l'Aula ha respinto tutti gli emendamenti presentati dai gruppi S&D, Verdi e Sinistra per riaprire il negoziato con il Consiglio.

Si chiude così un percorso legislativo avviato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018, che aveva equiparato agli Ogm le piante ottenute da mutagenesi mirata, proseguito con la proposta di regolamento della Commissione europea nel 2023 e approdato all'accordo politico provvisorio tra Parlamento e Consiglio raggiunto il 3 dicembre 2025. Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura aveva dato il via libera definitivo il 21 aprile 2026, con il sostegno di 18 Stati membri — Italia inclusa — e il voto contrario di Austria, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia.

Due categorie, due regimi giuridici

Il cuore della normativa è la classificazione delle piante Ngt in due categorie, basata non più sul metodo con cui sono state ottenute ma sulle caratteristiche genetiche finali della pianta.

NGT-1

Piante con un numero limitato di modifiche genetiche (non oltre 20), considerate ottenibili anche con tecniche di selezione convenzionale. Una volta verificato lo status, vengono equiparate alle varietà tradizionali: nessuna valutazione del rischio, nessuna autorizzazione preventiva, nessun obbligo di etichettatura per gli alimenti derivati. Hai letto bene: NESSUN OBBLIGO IN ETICHETTA. Sono escluse da questa categoria solo le piante modificate per la tolleranza agli erbicidi e per la produzione di sostanze insetticide. Secondo le stime della Commissione europea citate dalla rete Demeter International, circa il 94% delle piante Ngt allo studio rientrerebbe in questa categoria.

NGT-2

Piante con modifiche genetiche più ampie o complesse. Restano soggette all'attuale legislazione UE sugli Ogm: valutazione del rischio, autorizzazione preventiva alla commercializzazione, tracciabilità ed etichettatura obbligatorie lungo l'intera filiera. Gli Stati membri mantengono la facoltà di vietare la coltivazione di piante Ngt-2 sul proprio territorio anche dopo l'autorizzazione europea (il cosiddetto opt-out nazionale).

Quando entra in vigore

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La maggior parte delle disposizioni diventerà però applicabile solo due anni dopo l'entrata in vigore: il nuovo quadro normativo dovrebbe quindi essere pienamente operativo intorno alla metà del 2028, una volta completate le procedure attuative, le banche dati europee per la registrazione delle varietà Ngt-1 e gli adeguamenti normativi negli Stati membri.

Sul fronte brevetti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore un gruppo di esperti dovrà elaborare un Codice di condotta UE per il settore sementiero, mentre entro un anno la Commissione pubblicherà uno studio sull'impatto della brevettabilità delle Ngt su innovazione, disponibilità di sementi e concentrazione di mercato.

Il nodo biologico

Per la produzione biologica, le piante Ngt restano formalmente vietate: il regolamento non modifica questo principio, già sancito dalla normativa UE sul biologico. Il problema, tecnicamente, non è quindi l'ammissibilità — che resta esclusa — ma la verificabilità.

Senza obbligo di etichettatura e tracciabilità per le piante Ngt-1, l'identificazione analitica diventa il solo strumento residuo a disposizione degli operatori biologici per garantire l'assenza di materiale Ngt nelle proprie filiere. Ma una pianta Ngt-1, per definizione normativa, è considerata indistinguibile da una pianta ottenuta con selezione convenzionale: la stessa equivalenza che ne giustifica l'esenzione dagli obblighi di etichettatura rende, sul piano analitico, molto più difficile dimostrarne la presenza o l'assenza in laboratorio rispetto a un Ogm transgenico classico, dove un gene estraneo costituisce un marcatore identificabile.

Il testo introduce un'unica forma di tutela esplicita per il settore: la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale Ngt-1 non costituirà automaticamente una violazione delle regole del biologico, a condizione che l'agricoltore abbia adottato le misure precauzionali previste. Gli Stati membri potranno inoltre introdurre misure specifiche di coesistenza per prevenire contaminazioni involontarie, in particolare nei territori con condizioni geografiche che rendono più probabile la commistione tra colture.

Resta inoltre aperta la questione sollevata dalla stessa architettura del regolamento: l'articolato prevede che la Commissione europea valuti, nel tempo, se le nuove norme comportino oneri amministrativi, economici o pratici per gli operatori del settore biologico — anche in relazione alla percezione dei consumatori. Si tratta di una clausola di verifica successiva, non di una garanzia preventiva: la sostenibilità del modello di coesistenza tra Ngt-1 deregolamentate e filiere biologiche prive di tracciabilità a monte è, di fatto, rinviata alla prova dei fatti.

Le posizioni in campo

Coldiretti, Filiera Italia, Confagricoltura, Cia e Copagri hanno accolto il regolamento come una svolta storica, sottolineando la riduzione attesa di input chimici e la maggiore resilienza varietale a stress idrico e fitopatie. Posizione condivisa dal Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e dalla relatrice del provvedimento, l'eurodeputata Jessica Polfjärd (PPE).

Sul fronte opposto, la coalizione che riunisce oltre 60 organizzazioni — tra cui Demeter Italia, FederBio, Rete Semi Rurali, Via Campesina, Slow Food e Centro Internazionale Crocevia — ha condotto una mobilitazione a Strasburgo nei giorni precedenti il voto, con la campagna "Blacked-Out Ingredients" che ha raccolto oltre 600.000 firme. Le critiche si concentrano su tre punti tecnici: l'eliminazione della valutazione del rischio per il 94% delle nuove piante, l'assenza di metodi di rilevamento obbligatori che permettano controlli indipendenti, e quella che le stesse organizzazioni definiscono la prima riduzione, anziché ampliamento, delle informazioni disponibili ai consumatori nella storia della legislazione alimentare UE.

Cosa osservare nei prossimi 24 mesi

•       Il recepimento nazionale e l'eventuale opt-out italiano sulle varietà Ngt-2

•       La costituzione della banca dati pubblica europea per la registrazione delle varietà Ngt-1

•       Il Codice di condotta sui brevetti, atteso entro 18 mesi dall'entrata in vigore

•       Le eventuali misure di coesistenza che i singoli Stati membri decideranno di adottare a tutela delle filiere biologiche

Siamo quello che ci fanno mangiare.

Monia Caramma

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