- 07 giu
"Artigianale" e "sostenibile": due parole che adesso costano care
- Monia Caramma
- La verità vi prego sul cibo
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Il 2026 segna un punto di svolta nell'etichettatura alimentare. Due norme — una italiana, una europea — ridisegnano le regole del gioco per chiunque comunichi il proprio prodotto come "naturale", "green" o "fatto a mano".
C'è una parola che ha dominato le etichette alimentari degli ultimi vent'anni: artigianale. E un'altra che le ha fatto compagnia sempre più spesso: sostenibile. Entrambe evocano qualcosa di genuino, di vicino, di autentico. Entrambe hanno venduto moltissimo. Ed entrambe, dal 2026, sono diventate terreno minato per chi le usa senza i requisiti giusti.
Non è un capriccio normativo. È il segnale che qualcosa sta cambiando nel modo in cui l'Europa — e l'Italia — concepiscono la trasparenza alimentare e la tutela del consumatore.
"Artigianale" in etichetta: la Legge 34/2026
Dal 7 aprile 2026, con l'entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la cosiddetta Legge annuale sulle PMI), il termine "artigianale" è diventato a tutti gli effetti un termine riservato per legge.
L'articolo 16 della norma è preciso: nessuna impresa può usare la parola "artigianale" — in etichetta, in pubblicità, sul sito, sul menù, sui social — se non soddisfa due condizioni cumulative:
Essere iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane
Produrre o realizzare direttamente i prodotti o servizi che commercializza come artigianali
Non basta una sola. Servono entrambe.
Questo significa, concretamente, che un pastificio industriale non può più scrivere "pasta artigianale" sulla confezione. Una catena di panetterie che fa produrre il pane da un laboratorio centralizzato non può più chiamarsi "artigianale". Una gelateria che usa basi pronte non può rivendicare l'artigianalità del prodotto finito. Una società per azioni non può usare quel termine, a prescindere da come lavora.
Le sanzioni per uso improprio del claim "artigianale"
Le sanzioni previste dalla legge non sono simboliche: 1% del fatturato aziendale, con un minimo di 25.000 euro per ogni singola violazione, irrogate dall'autorità regionale competente. Ogni etichetta non conforme, ogni post sui social, ogni pagina web potrebbe configurare una violazione distinta.
Il nodo ancora irrisolto è che la legge vieta il termine ma non definisce con precisione cosa rende un processo produttivo "artigianale". Questa definizione è stata delegata a un decreto attuativo che il Governo deve emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore (Art. 15, delega per la riforma dell'artigianato). Nel frattempo, chi opera nel settore si trova in un limbo: sa cosa non può dire, ma non ancora con piena certezza cosa deve dimostrare per poterlo dire legittimamente.
Greenwashing alimentare: il D.Lgs. 30/2026
Mentre l'Italia regolava il termine "artigianale", l'Unione Europea aveva già pubblicato la Direttiva 2024/825 contro il greenwashing — recepita in Italia con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo 2026 e pienamente applicabile dal 27 settembre 2026.
Il D.Lgs. 30/2026 modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e introduce un elenco ampliato di pratiche commerciali vietate in ogni caso, con riferimento diretto alle asserzioni ambientali.
Cosa è vietato dal D.Lgs. 30/2026
Claim ambientali generici come "eco", "verde", "rispettoso dell'ambiente", "biodegradabile", "a base biologica", "sostenibile": vietati se non supportati da prestazioni ambientali eccellenti, verificabili e certificate da terzi indipendenti.
Asserzioni di neutralità climatica ("carbon neutral", "zero emissioni nette", "compensazione CO₂", "clima positivo"): vietate se basate su offset esterni alla catena produttiva, anziché sull'effettivo impatto del ciclo di vita del prodotto.
Etichette di sostenibilità private — i loghi verdi autoprodotti dalle aziende — vietate se non fondate su un sistema di certificazione accreditato da terzi indipendenti o stabilito da autorità pubbliche.
Confronti ambientali con prodotti concorrenti: consentiti solo se documentati, metodologicamente trasparenti e aggiornati.
Claim che riguardano l'intero prodotto o l'intera azienda ma si riferiscono solo a un aspetto parziale: vietati (es. "realizzato con materiale riciclato" se è riciclato solo l'imballaggio).
In altre parole: scrivere "imballaggio rispettoso del clima" senza specificare cosa significa e come lo si misura è una pratica commercialmente illecita. Scrivere "il 100% dell'energia di produzione proviene da fonti rinnovabili" e poterlo dimostrare è invece conforme alla norma.
La differenza è tutta nella sostanza verificabile dietro le parole.
Il collegamento tra le due norme: stesso meccanismo, diverso perimetro
A prima vista sembrano materie separate: una riguarda l'identità produttiva (chi può dirsi artigiano), l'altra le asserzioni ambientali. Ma il punto di contatto è profondo, e ignorarlo sarebbe un errore.
Entrambe le norme colpiscono lo stesso meccanismo: l'uso di parole-ombrello evocative — cariche di valore simbolico e promesse implicite — applicate a prodotti che non possiedono le caratteristiche che quelle parole promettono.
"Artigianale" evoca cura, lavoro manuale, piccola scala, autenticità. "Sostenibile" evoca rispetto per la terra, filiera corta, basso impatto ambientale. Sono promesse implicite al consumatore. E dal 2026, mantenere quella promessa non è più facoltativo: è un requisito giuridico esigibile.
Il segnale che emerge è chiaro: l'etichetta alimentare sta diventando un documento legale, non solo uno strumento di marketing. Ogni parola ha un peso. Ogni claim può essere contestato. Ogni aggettivo deve avere una base di verità documentabile.
Cosa devono fare le imprese alimentari: checklist operativa
Per chi opera nella produzione, trasformazione o distribuzione alimentare, il momento di fare chiarezza è adesso — non quando arriva la prima contestazione o la prima sanzione.
Sul claim "artigianale" (in vigore dal 7 aprile 2026):
Verifica se la tua impresa è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane
Verifica se produci direttamente ciò che vendi qualificandolo come artigianale
Se una delle due condizioni manca, il termine va rimosso immediatamente da etichette, siti, materiali promozionali e social
Sui claim ambientali (applicabili dal 27 settembre 2026):
Fai un audit di tutte le asserzioni verdi presenti in etichetta, packaging, sito e comunicazioni
Ogni affermazione del tipo "eco", "green", "sostenibile", "a basso impatto" deve essere supportata da dati verificabili o da certificazioni terze accreditate
Se hai marchi o loghi di sostenibilità autoprodotti, senza un sistema di certificazione riconosciuto alle spalle, non potranno più essere utilizzati
La buona notizia esiste: chi ha davvero qualcosa da raccontare — chi produce in modo genuinamente artigianale, chi ha investito in sostenibilità reale e misurabile — ha ora uno strumento normativo potente per distinguersi. Quando tutti non possono più usare quelle parole liberamente, chi può usarle con pieno diritto acquisisce un vantaggio competitivo autentico e difendibile.
Monia Caramma — Sustainable Food Researcher, Chief Sustainable Food Officer, fondatrice e Presidente di Sorghum United Global (SUG)
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